A chi è rivolto
L'assegno di maternità dello Stato spetta:
-alla madre, anche adottante;
-al padre, anche adottante;
-agli affidatari preadottivi;
-all'adottante non coniugato;
-al coniuge della madre adottante e dell'affidataria preadottiva;
-agli affidatari(non preadottivi) in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori;
-al Legale rappresentante, in caso di capacità di agire del genitore.
Descrizione
Per beneficiare del servizio è necessario
- avere residenza nel Comune in cui si fa richiesta
- non avere ottenuto l'assegno di maternità dello Stato
- avere un ISEE inferiore alla soglia stabilita per l'anno corrente
- inoltrare la richiesta entro 6 mesi dalla nascita del minore
- che in caso di affido o adozione il minore abbia un'età fino ai 6 anni o fino ai 17 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali
- non ricevere altri contributi per la maternità, o ricevere contributi di importo inferiore a quello dell'assegno di maternità del Comune. In quest'ultimo caso, l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità
Come fare
La procedura si effettua attraverso un modulo online o attraverso il sito di competenza.
Cosa serve
- documento d'identità del beneficiario del servizio;
- in caso di cittadino extracomunitario - con residenza nel Comune - diritto e/o permesso di soggiorno della madre e del figlio in corso di validità (in alternativa, copia della richiesta di rinnovo e della ricevuta di pagamento dei relativi costi);
- attestazione ISEE in corso di validità;
- IBAN valido per l'accredito dell'importo.
- CIE
Cosa si ottiene
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o adozione del minore.
Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell'esito. Successivamente l'INPS provvederà ad erogare l'assegno.
Quanto costa
Gratuito.